Unsostenere all'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina.
Descrizione
Dal 30 agosto 2022 è possibile presentare le domande di garanzia a valere sul Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework” - Sezione 2.2 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti).
Le domande possono essere presentate anche da imprese diverse da Pmi con un numero di dipendenti non superiore a 499, limitatamente all'operatività sui portafogli di investimenti.
Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all'attuale guerra in Ucraina, p. es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall'incremento delle spese energetiche. Non devono inoltre essere sottoposte alle sanzioni emanate dall'Unione europea a seguito guerra in Ucraina e non devono essere possedute o controllate da soggetti oggetto delle medesime sanzioni.
In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo sono quindi ammissibili al TCF anche i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificati tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento 651/2014.
Tra i requisiti di ammissibilità al TCF le singole operazioni devono avere:
una durata non superiore ai 96 mesi;
un importo del finanziamento che non deve superare, alternativamente:
il 15% dell'importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi,
il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione dell'Allegato 4 (in fase di ispezione o attivazione, il Fondo di Garanzia chiederà all'impresa apposita documentazione attestante i costi per la spesa energetica).
I suddetti limiti di importo posso essere superati per esigenze di liquidità, qualora l'impresa abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell'energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall'Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica, come indicato nell'allegato 4 predisposto da MCC.
Per tutte queste tipologie di operazioni sono confermate le percentuali di copertura previste dalla Legge di Bilancio 2022 (80% per investimento e per operazioni con finalità diversa dall'investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per le operazioni con finalità diversa dall'investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione).
In attuazione dell'art.16 del DL Aiuti, inoltre, aumenta la copertura della garanzia a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici: 90% per la garanzia diretta e 100% la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90% e prevedano un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
Per questa tipologia di operazioni è inoltre prevista la gratuità dell'intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall'attuale emergenza bellica, indicati dall'allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.
L'avvio dell'operatività ai sensi del Temporary Crisis Framework costituisce un significativo ampliamento delle possibilità per le imprese di accesso alla garanzia e alle altre agevolazioni pubbliche.
Sarà inoltre da possibile raggiungere subito l'importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa.
Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Per la descrizione dettagliate delle nuove misure si rimanda alla Circolare n. 6/2022 del Gestore Mediocredito Centrale.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla normativa reperibile nel sito internet dell'ente Mediocredito Centrale e del Fondo di Garanzia.